La Cassazione distingue tra ladro “temerario” e “destro”

La Cassazione distingue tra ladro “temerario” e “destro”
13 Aprile 2018: La Cassazione distingue tra ladro “temerario” e “destro” 13 Aprile 2018

IL CASO. La Corte d’Appello di Brescia aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia nei confronti di Tizio, qualificando il reato contestato al capo B) quale ipotesi di “furto aggravato ai sensi degli artt. …. e 625 n.4 cod. pen.”.

Avverso tale sentenza Tizio aveva proposto ricorso per cassazione, censurandola, in particolare, per “erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen.”.

Il ricorrente aveva, infatti, rilevato come “l'aggravante della destrezza non [potesse] farsi coincidere con il mero impossessamento della cosa incustodita”, essendo piuttosto necessario che “la condotta dell'agente manifesti una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa”.

Pertanto, secondo la prospettazione di Tizio, la sentenza impugnata aveva “erroneamente configurato l'aggravante in relazione ad un furto perpetrato allorché la persona offesa si era allontanata per pagare il conto all'interno di un bar”, lasciando “il proprio borsello sulla sedia”, e pertanto senza che fosse stata

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 15216/2018, ha ritenuto fondato il succitato motivo di ricorso.

Nel farlo, ha richiamato il proprio consolidato orientamento, ed in particolare le Sezioni Unite n. 34090/2017, laddove hanno affermato che le “ragioni giustificative della previsione” dell’aggravante della destrezza “si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa […]

È infatti significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto «borseggio», nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori (la borsa ecc.). Ma, anche al di fuori dei casi di «borseggio», ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvale di una sua particolare abilità (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 26323501; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 24320701) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non è sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo”.

Facendo concreta applicazione dell'“orientamento interpretativo sposato dalle Sezioni Unite”, la Corte di Cassazione ha, così, escluso che, nel caso di Tizio, fosse configurabile la circostanza aggravante in esame.

Infatti, “la persona offesa [aveva] riferito che la sottrazione era avvenuta quando aveva lasciato il proprio borsello sulla sedia di un bar portandosi al bancone di mescita”, con la conseguenza che il ladro non aveva dovuto impiegare una “particolare abilità” nell'“eludere la vigilanza sulla cosa”, bensì una “semplice temerarietà di cogliere un'opportunità favorevole in assenza di controlli”.

La Corte di Cassazione ha, dunque, annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo B), perché, “esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 c.p., l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela”.

 

Altre notizie